Nelle Chiese Ortodosse Autocefale canoniche- storicamente è prerogativa dei Patriarchi o di alti Prelati delegati, riconoscere e conferire onorificienze oppure concedere titoli di grazia a persone benefatrici o di alta dignità sociale
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articolo 8 costituzione Italiana
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
Tale prerogativa di investiture viene dal Metropolita della Congregazione “Sancta Fides” con delga al Monsignore Cappellano dell’ Ordine e/o su indicazione del Gran Consiglio di Presidenza- sentito il parere dei Gran Priori nel quale albo gli Insigniti vengono iscritti con l’onorificenza ricevuta “cavalleresca, gentilizia-e d’ honoris”